Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “SAMASTHITI YOGALAB APS”

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “SAMASTHITI YOGALAB APS” di seguito detto “Associazione”.

L’Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede attualmente in Fabriano, Fraz. Nebbiano n.2.

L’eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell’ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

L’associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l’Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo di promuovere e diffondere la cultura del benessere attraverso la pratica dello yoga e altre attività connesse, al fine di favorire il benessere fisico, mentale e spirituale degli individui.

L’Associazione si propone di:

  • Organizzare corsi, workshop, seminari, ed eventi culturali, intrattenitivi, informativi e formativi anche sportivi volti alla divulgazione delle pratiche dello yoga e di tutte le discipline orientali e non, che si prefiggono di emancipare il benessere individuale e sociale.
  • L’associazione mira a promuovere la cultura dello yoga, del respiro e del rapporto mente-corpo nel settore sanitario, con un focus particolare su yoga oncologico, lo yoga per malati di Alzheimer ed gli effetti nel recupero da infortuni, nonché di altri disturbi. Collaboreremo con enti sanitari, istituti di ricerca e professionisti per integrare queste pratiche nelle cure convenzionali e nell’assistenza domiciliare, migliorando la qualità della vita dei pazienti.
  • Favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze tra i praticanti di yoga e gli interessati alla cultura del benessere.
  • L’associazione promuove la ricerca scientifica sulle pratiche dello yoga e altre discipline, esplorandone gli effetti su corpo e mente. Ciò comporta collaborazioni con istituti accademici per studiare e divulgare i benefici di queste pratiche, integrandole efficacemente nel settore sanitario per un approccio olistico alla salute.
  • Collaborare con altre associazioni, istituzioni pubbliche e private, enti e organismi nazionali ed internazionali che perseguono finalità analoghe.
  • Promuovere la de-sportivizzazione delle discipline yogiche attraverso lo studio della tradizione.
  • Svolgere attività di consulenza, formazione, informazione e supporto per il miglioramento della qualità della vita attraverso la pratica dello yoga e l’adozione di uno stile di vita sano ed equilibrato.
  • Svolgere attività di editoria e produzione scritta e multimediale di contenuti che riguardano gli argomenti sopra menzionati.
  • Partecipazione a Bandi e Ricerca fondi.
  • Potrà inoltre effettuare attività diverse quali, vendita di indumenti, accessori, insegne sociali, gadget.
    Somministrazione di alimenti e bevande durante gli eventi associativi.

L’Associazione, che vuole essere un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale, opera per soli fini culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell’art. 5 del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attivita’ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita’ di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalita’, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita’ e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita’ organizzata.

L’Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI-VOLONTARI-DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci).

Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell’Associazione:

  • i fondatori;
  • tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell’art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà:

  • presentare domanda di ammissione all’Associazione. Per i soci minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà. Il Genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  • L’aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dovrà dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti per l’ammissione a socio dell’Associazione, di conoscere e di accettare il presente Statuto e di condividere le finalità associative e si impegna a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni, nonché le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione ed il rilascio delle dichiarazioni di cui sopra il richiedente assume la qualifica di socio all’atto stesso della presentazione della domanda di ammissione, fatta salva la possibilità che il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, non deliberi di rifiutare la richiesta di associazione;

L’eventuale giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale dei Soci la quale delibera in merito, sentito il Collegio dei Probiviri, ove istituito.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall’Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.

Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

  • partecipare alle Assemblee;
  • votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
  • candidarsi a ricoprire cariche elettive all’interno degli organi dell’Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  • usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione;
  • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
  • conoscere l’ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
  • rassegnare le dimissioni e recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
  • Denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell’art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

  • a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
  • a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
  • a contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell’art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

  • dimissioni volontarie;
  • mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
  • morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
  • mancata partecipazione alla vita dell’Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;
  • mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l’Associazione;
  • indegnità deliberata dall’Organo amministrativo, sentito il Collegio dei Probiviri, ove nominato (o, in assenza, l’Assemblea);

Il recesso e l’esclusione dell’associato soggiacciono al disposto dell’art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L’associazione si avvale in modo prevalente dell’opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell’art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell’art. 18 del CTS.

L’Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all’art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • Il Presidente;
  • Il Consiglio direttivo;
  • Il Vice Presidente;
  • il Segretario/tesoriere (organo eventuale non obbligatorio);
  • l’Organo di controllo, collegiale o singolo (organo eventuale, obbligatorio solo al superamento dei limiti stabiliti dall’art. 30 del CTS);
  • Revisore legale dei conti, singolo o collegiale (organo eventuale, obbligatorio solo al superamento dei limiti stabiliti dall’art. 31 del CTS)
  • il comitato di studio
  • il Collegio dei Probiviri (organo eventuale non obbligatorio le cui funzioni possono essere demandate all’Assemblea).

Art. 9 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è formata da tutti gli aderenti all’Associazione ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione (o da altro soggetto nominato dall’Assemblea stessa).

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno;

L’Assemblea è convocata inoltre:

  • quando il Presidente lo ritenga opportuno;
  • quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell’associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell’Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell’Assemblea

L’Assemblea in seduta ordinaria:

  • approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l’obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l’organo di controllo;
  • nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • fissa, su proposta del Consiglio direttivo (o, in mancanza, del Presidente), le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
  • approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente);
  • ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
  • si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria:

  • delibera le modifiche dello statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall’art. 28 seguente;
  • nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell’Associazione e rimangono depositate presso la sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto;

ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

in caso di soci minorenni il diritto di voto deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 12 – Svolgimento dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a cinque. Si applica l’art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall’art. 13 del CTS e quello preventivo (se previsto). Ricorrendone l’obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell’art. 14 del CTS.

Delibera sull’esclusione degli associati

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell’Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest’ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

Art. 15 – Segretario/Tesoriere (se previsto)

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
  • cura la corrispondenza;
  • è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli (eventuali) organi collegiali;
  • predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione;
  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell’Associazione;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
  • è a capo del personale.

Art. 16 – Organo di Controllo (ove istituito) (collegiale o monocratico, obbligatorio solo al ricorrere dei requisiti stabiliti dall’art. 30 del CTS = superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale € 110.000,00; totale entrate comunque denominate € 220.000,00; 5 dipendenti occupati in media durante l’anno)

L’Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del CTS. E’ composto da 1 soggetto iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali).

L’Organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora applicabili;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che, ricorrendone l’obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Revisione legale dei conti (se imposto dalla norma)

Al ricorrere dei casi previsti dall’art. 31 del CTS (= superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale € 1.100.000,00; totale entrate comunque denominate € 2.200.000,00; 12 dipendenti occupati in media durante l’anno) viene nominato l’Organo di revisione monocratico, formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo Registro.

Art. 18 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per un massimo di tre mandati.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 19 – Risorse economiche (qualora l’associazione intendesse ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, dovrebbe dimostrare di possedere un patrimonio liquido e disponibile non inferiore ad € 15.000,00)

Le risorse economiche dell’Associazione provengono da:

  • contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
  • contributi dei privati;
  • contributi di enti, pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l’attività istituzionale.
  • rendite di beni mobili e immobili pervenute all’Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l’istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente (se previsto).

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente).

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente), che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) di accettazione, con beneficio d’inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall’Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 21 – Beni immobili, mobili e altri beni

L’Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d’uso, oppure di terzi, sia in comodato d’uso che in affitto.

Art. 22 – Responsabilità dell’Associazione

L’Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L’Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’ente stesso.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell’anno successivo deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) nelle forme previste dall’art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall’art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l’entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell’Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell’Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.

I bilanci approvati dall’Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell’associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente).

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall’art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall’art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente).

Art. 24 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d’esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.

Art. 25 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente). Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile (non può essere restituita) in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 26 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’Associazione. Esso può essere modificato solo dall’Assemblea dell’Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 27 – Regolamento interno (ove istituito)

L’Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall’Assemblea medesima.

Art. 28 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione, [ad eccezione della definizione contenuta nell’Art. 1 di “APS” quale parte integrante della denominazione dell’Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all’iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore].

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico vigente.

Letto, confermato e sottoscritto in Fabriano il 19/06/2024